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LA LEGGE HA IMPOSTO L’OBBLIGO PER UN VACCINO CHE NON ESISTEVA.

Ho ritrovato nel web un’intervista radiofonica a Laura Carosi, linguista della cui consulenza si avvalgono giuristi e avvocati per la comprensione oggettiva delle parole con cui sono scritte le leggi. Laura Carosi l’ho conosciuta di persona proprio ai tempi della pandemia, qui in Sabina, dove vivo, partecipando ad una riunione in cui lei fu invitata proprio per spiegarci le tante incongruenze giuridiche sia dei decreti con cui era stata indetta l’emergenza “sanitaria”, sia della legge con cui era stato istituito l’obbligo vaccinale per alcune categorie professionali.

Giuridicamente parlando, non è mai esistito alcun obbligo vaccinale, nemmeno per medici e operatori sanitari. Ed era sotto gli occhi di tutti. Infatti, l’art. 4 del decreto 44  (Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da SARS-CoV-2  mediante  previsione  di  obblighi  vaccinali  per  gli esercenti le professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse sanitario), recitava:

“gli esercenti le  professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie,  sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a  sottoporsi a  vaccinazione  gratuita  per  la  prevenzione   dell'infezione da  SARS-CoV-2.”

Ora, nessuno dei vaccini in circolazione (che erano quattro)  serviva a prevenire l’infezione da SARS-Cov 2 (che è il virus). Nei foglietti illustrativi di ciascuno di quei vaccini era chiaramente scritto che si trattava di un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19 (cioè della malattia). Quindi la legge, così scritta, ha imposto l’obbligo per un vaccino che non esisteva. La stessa incongruenza è contenuta nell'articolo sullo scudo penale per i vaccinatori, il quale anch'esso quindi, giuridicamente non esiste.

ENZO CARPENTIERI
architect  
 

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